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Articolo 273 Condizioni generali di applicabilità delle misure
1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. 2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (50-54 c.p.) o di non punibilità (45-48, 85 s., 308, 309, 384, 599, 649 c.p.) o se sussiste una causa di estinzione del reato (150 s. c.p.) ovvero una causa di estinzione della pena (171 s. c.p.) che si ritiene possa essere irrogata.
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Titolo I: Misure cautelari personali | Titolo II: Misure cautelari reali |

   
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