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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 4 > Titolo I: Misure cautelari personali > Art. 274
 
 
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Articolo 274 Esigenze cautelari
1. Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini, relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinitā della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullitā rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni nČ nella mancata ammissione degli addebiti; b) quando l'imputato si č dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione; c) quando, per specifiche modalitā e circostanze del fatto e per la personalitā della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalitā organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali Č prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
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Titolo I: Misure cautelari personali | Titolo II: Misure cautelari reali |

   
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