Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 4 > Titolo I: Misure cautelari personali > Art. 278
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 278 Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure
1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione (c.p 81-2.), della recidiva e delle circostanze del reato (59-70 c.p.), fatta eccezione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) codice penale nonchÈ delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (c.p 633.).
Stampa Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure - Art. 278 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Misure cautelari personali | Titolo II: Misure cautelari reali |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.