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Articolo 280 Condizioni di applicabilità delle misure coercitive
1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo Capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena (278) dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (230 coord.). 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.
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Titolo I: Misure cautelari personali | Titolo II: Misure cautelari reali |

   
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