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Articolo 281 Divieto di espatrio
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede (215 coord.). 2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio. 2 bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente Capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio. (Quest'ultimo comma È stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale)
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Titolo I: Misure cautelari personali | Titolo II: Misure cautelari reali |

   
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