Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 4 > Titolo I: Misure cautelari personali > Art. 282
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 282 Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria. 2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attivitą lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.
Stampa Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - Art. 282 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Misure cautelari personali | Titolo II: Misure cautelari reali |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.