Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 4 > Titolo I: Misure cautelari personali > Art. 285
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 285 Custodia cautelare in carcere
1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria. 2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione . 3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell'art. 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione (722) ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'art. 11 c.p.
Stampa Custodia cautelare in carcere - Art. 285 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Misure cautelari personali | Titolo II: Misure cautelari reali |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.