Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 4 > Titolo I: Misure cautelari personali > Art. 286
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Alberghi
Giochi gratis

 

Articolo 286 Custodia cautelare in luogo di cura
1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero (73; 95 att.), adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente. 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 285 commi 2 e 3.
Stampa Custodia cautelare in luogo di cura - Art. 286 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Misure cautelari personali | Titolo II: Misure cautelari reali |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.