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Articolo 286 Custodia cautelare in luogo di cura
1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero (73; 95 att.), adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente. 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 285 commi 2 e 3.
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Titolo I: Misure cautelari personali | Titolo II: Misure cautelari reali |

   
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