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Articolo 287 Condizioni di applicabilitą delle misure interdittive
1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo Capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena (278) dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (217 coord.).
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Titolo I: Misure cautelari personali | Titolo II: Misure cautelari reali |

   
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