| Articolo 288 |
Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori |
| 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (316 c.c.; 34 c.p.), il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale (519-526 c.p.), ovvero per uno dei delitti previsti dagli artt. 530 e 571 c.p., commesso in danno di prossimi congiunti (3074 c.p.), la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287 comma 1.
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