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Articolo 290 Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (30, 31 32 bis, 35, 35 bis c.p.), il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti. 2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica (422-452 c.p.) o contro l'economia pubblica (499-518 c.p.), l'industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi o dagli artt. 353, 355, 373, 380 e 381 c.p., la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287 comma 1.
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Titolo I: Misure cautelari personali | Titolo II: Misure cautelari reali |

   
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