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| Articolo 291 |
Procedimento applicativo |
| 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente (279, 391; 91 att.) gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonchÈ tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni a memorie difensive già depositate.
2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'art. 27.
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