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Articolo 296 Latitanza
1. E' latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare (285, 286), agli arresti domiciliari (284), al divieto di espatrio (281), all'obbligo di dimora (283) o a un ordine con cui si dispone la carcerazione (656). 2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita (97 att.). Avviso del deposito è notificato al difensore. 3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata. 4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'art. 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso. 5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso (385 c.p.).
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Titolo I: Misure cautelari personali | Titolo II: Misure cautelari reali |

   
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