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Articolo 298 Sospensione dell'esecuzione delle misure
1. L'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione (656) nei confronti di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare personale per un altro reato ne sospende l'esecuzione, salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena. 2. La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure alternative alla detenzione.
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Titolo I: Misure cautelari personali | Titolo II: Misure cautelari reali |

   
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