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Articolo 3 Questioni pregiudiziali
1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo (18-1 1ett b) fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione . 2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La Corte decide in camera di consiglio (611). 3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti . 4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione Sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale. CAPO II: Competenza
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Titolo I: Il giudice | Titolo II: Pubblico ministero | Titolo III: Polizia giudiziaria | Titolo IV: L'imputato | Titolo V: Parte civile, responsabile civile ecivilmente obbligato per la pena pecuniaria | Titolo VI: Persona offesa dal reato |

   
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