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| Articolo 3 |
Questioni pregiudiziali |
| 1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo (18-1 1ett b) fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione .
2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La Corte decide in camera di consiglio (611).
3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti .
4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione Sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.
CAPO II: Competenza
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