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| Articolo 30 |
Proposizione del conflitto |
| 1. Il giudice che rileva un caso di conflitto (28) pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di Cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori.
2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione la denuncia e la documentazione nonchÈ copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
3. L'ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sul procedimenti in corso.
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