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| Articolo 300 |
Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze |
| 1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l'archiviazione (408-411) ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere (425) o di proscioglimento (529 s.).
2. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (222 c.p.), il giudice provvede a norma dell'art. 312.
3. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa (5322).
4. La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorchÈ sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore all'entità della pena irrogata.
5. Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive (281-286) quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'art. 274 comma 1 lett. b) o c).
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