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Articolo 308 Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare
1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare (281-283) perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'art. 303. 2. Le misure interdittive (288-290) perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1. 3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.
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Titolo I: Misure cautelari personali | Titolo II: Misure cautelari reali |

   
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