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Articolo 31 Comunicazione al giudice in conflitto
1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall'art. 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto. 2. Questi trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
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