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Articolo 312 Condizioni di applicabilitā
1. Nei casi previsti dalla legge (206 c.p.), l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza č disposta dal giudice (279, 658), su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall'art. 273 comma 2.
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Titolo I: Misure cautelari personali | Titolo II: Misure cautelari reali |

   
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