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Articolo 313 Procedimento
1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo 292, previo accertamento sulla pericolosità sociale dell'imputato (203 c.p.). Ove non sia stato possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell'art. 294. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 299 comma 1, ai fini dell'art. 206 comma 2 c.p.p., il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale dell'imputato nei termini indicati nell'art. 72. 3. Ai fini delle impugnazioni (309, 311) la misura prevista dall'art. 312 è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione (314, 315).
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Titolo I: Misure cautelari personali | Titolo II: Misure cautelari reali |

   
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