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Articolo 315 Procedimento per la riparazione
1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro diciotto mesi dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile (648), la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile (428) o il provvedimento di archiviazione è stato pronunciato. 2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere L. 100 milioni. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario (643-647)
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Titolo I: Misure cautelari personali | Titolo II: Misure cautelari reali |

   
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