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| Articolo 317 |
Forma del provvedimento. Competenza |
| 1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che procede.
2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna (533), di proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425), soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari (328).
3. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal Codice di Procedura Civile (678, 679 c.p.c.) per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili (103 att.).
4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione (428, 648). La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre incidente di esecuzione (666).
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