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Articolo 319 Offerta di cauzione
1. Se l'imputato o il responsabile civile (83) offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'art. 316, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata. 2. Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame (318), il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate. 3. n sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.
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Titolo I: Misure cautelari personali | Titolo II: Misure cautelari reali |

   
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