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| Articolo 32 |
Risoluzione del conflitto |
| 1. I conflitti sono decisi dalla Corte di Cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall'art. 127. La Corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.
2. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
3. Si applicano le disposizioni degli artt. 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.
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