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Articolo 322bis Appello
1 Fuori dei casi previsti dall'art. 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero. 1 bis. Sull'appello decide il tribunale in composizione collegiale 2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento (588). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 310 .
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Titolo I: Misure cautelari personali | Titolo II: Misure cautelari reali |

   
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