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| Articolo 325 |
Ricorso per cassazione |
| 1. Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge .
2. Entro il termine previsto dall'art. 324 comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice puņ essere proposto direttamente ricorso per cassazione (569). La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame .
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 311 commi 3 e 4.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza (588).
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