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Articolo 328 Giudice per le indagini preliminari
1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari (105 att.). 1 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma 3 bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente .
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Notizia di reato | Titolo III: Condizioni di procedibilita' | Titolo IV: Attivitą a iniziativa della polizia giudiziaria | Titolo V: Attivitą del pubblico ministero | Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo | Titolo VII: Incidente probatorio | Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari | Titolo IX: Udienza preliminare | Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere |

   
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