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Articolo 33-bis. Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale.
(Articolo aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51) 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati: a) delitti indicati nell'articolo 407 comma 2, lettera a),numeri 3)4)e5)* sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise; b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331 comma 1, 332, 334 e 335; c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis,416-ter, 420 comma 3, 428, 429 comma 2, 431 comma 2, 432 comma 3, 433 comma 3, 440, 449 comma 2, 452 comma 1, numeri 2, 499, 513-bis, 564, ,da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni 609-bis, 609-quater, 644, del codice penale; * d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonchè dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati; e) delitti previsti dagli articoli 1136, del codice della navigazione; f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; g) delitti previsti dagli articoli 216, 223 , 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonchè dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;* h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, in materia di associazioni di carattere militare; i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione; l) delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza; m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete; n) delitto previsto dall'articolo 29 comma 2 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione; o) delitto previsto dall'articolo 12-quinquies comma 1,del decreto legge 8 giugno 1992,n.306,convertito ,con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori; * p) delitti previsti dall'articolo 6 commi 3 e 4, del decreto legge 26 aprile 1993,n.122 convertito, con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa; * q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di armamenti ed armi chimiche. * 2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale ,salva la disposizione dell’articolo 33-ter comma 1, con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4.* *Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.
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