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Articolo 33-octies. Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione.
1. Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purchè la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione. 2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.
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