| Articolo 33-septies. |
Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado. |
| 1.Nel dibattito di primo grado istaurato a seguito dell’udienza preliminare, il giudice , se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.
2.Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del comma ---dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.*
* Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.
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