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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 5 > Titolo II: Notizia di reato > Art. 330
 
 
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Articolo 330 Acquisizione delle notizie di reato
l. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.
Stampa Acquisizione delle notizie di reato - Art. 330 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Notizia di reato | Titolo III: Condizioni di procedibilita' | Titolo IV: Attivitą a iniziativa della polizia giudiziaria | Titolo V: Attivitą del pubblico ministero | Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo | Titolo VII: Incidente probatorio | Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari | Titolo IX: Udienza preliminare | Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere |

   
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