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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 5 > Titolo II: Notizia di reato > Art. 332
 
 
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Articolo 332 Contenuto della denuncia
1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonchÈ le fonti di prova già note. Contiene inoltre quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 333 Denuncia da parte di privati 1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria (364 c.p.) . 2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), al pubblico ministero (51) o a un ufficiale di polizia giudiziaria (57); se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale. 3. Delle denuncie anonime (108 att.; 5 reg.) non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'art. 240.
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Notizia di reato | Titolo III: Condizioni di procedibilita' | Titolo IV: Attività a iniziativa della polizia giudiziaria | Titolo V: Attività del pubblico ministero | Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo | Titolo VII: Incidente probatorio | Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari | Titolo IX: Udienza preliminare | Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere |

   
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