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Articolo 339 Rinuncia alla querela
1. La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all'interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria (57) o a un notaio, i quali, accertata l'identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante. 2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti. 3. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche all'azione civile (74) per le restituzioni e per il risarcimento del danno.
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