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| Articolo 34 |
Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento |
| 1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, nÈ partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento (627) o al giudizio per revisione (636 sg.).
2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare (424) o ha disposto il giudizio immediato (455) o ha emesso decreto penale di condanna (460) o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere (428) (Comma dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte Costituzionale).
2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, nè tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio. ( Comma Aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)
3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia (331), querela (336), istanza (341) o richiesta (342) o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere (343) non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice .
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