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Articolo 340 Remissione della querela
1. La remissione della querela (152-156 c.p.) è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria (57) che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità. 2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela (339). 3. Il curatore speciale previsto dall'art. 155 comma 4 c.p. è nominato a norma dell'art. 338. 4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto ( così modificato dall'art13 L.25.6.99 n.205).
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