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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 5 > Titolo III: Condizioni di procedibilita' > Art. 343
 
 
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Articolo 343 Autorizzazione a procedere
1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere , il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell'art. 344. 2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è fatto divieto di disporre il fermo (384) o misure cautelari personali (280-290, 312, 313) nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione medesima nonchÈ di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare (249-251), a ispezione personale (245), a ricognizione (213, 214), a individuazione (361), a confronto (211, 212), a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni (266 s.). Si può procedere all'interrogatorio (65) solo se l'interessato lo richiede. 3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'art. 380 commi 1 e 2. Tuttavia, se la necessità dell'autorizzazione concerne un membro del Parlamento o della Corte Costituzionale , non possono essere compiuti atti diversi dall'arresto o dalle perquisizioni personali o domiciliari, ai quali può procedersi soltanto in caso di flagranza (382) di un delitto non colposo consumato o tentato, nei casi indicati nell'art. 380 commi 1 e 2 lett. a), b), d), i), nonchÈ lett. c), f), g), h) se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. 4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati. 5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata.
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