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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 5 > Titolo III: Condizioni di procedibilita' > Art. 346
 
 
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Articolo 346 Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità
1. Fermo quanto disposto dall'art. 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova (348; 112 att.) e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'art. 392.
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Notizia di reato | Titolo III: Condizioni di procedibilita' | Titolo IV: Attività a iniziativa della polizia giudiziaria | Titolo V: Attività del pubblico ministero | Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo | Titolo VII: Incidente probatorio | Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari | Titolo IX: Udienza preliminare | Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere |

   
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