| Articolo 347 |
Obbligo di riferire la notizia del reato |
| 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto (108 bis att.), gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione .
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2 bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore (350, 352, 353-2, 354 ) della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (61), la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari .
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 275, comma 3, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale . Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.
4. Con la comunicazione la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia (221 coord.).
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