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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 5 > Titolo IV: Attivitą a iniziativa della polizia giudiziaria > Art. 356
 
 
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Articolo 356 Assistenza del difensore
1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (114 att.) ha facoltą di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli artt. 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'art. 353 comma 2.
Stampa Assistenza del difensore - Art. 356 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Notizia di reato | Titolo III: Condizioni di procedibilita' | Titolo IV: Attivitą a iniziativa della polizia giudiziaria | Titolo V: Attivitą del pubblico ministero | Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo | Titolo VII: Incidente probatorio | Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari | Titolo IX: Udienza preliminare | Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere |

   
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