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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 5 > Titolo V: Attivitā del pubblico ministero > Art. 365
 
 
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Articolo 365 Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso
1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione (247 s.) o sequestro (253 s.), chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se č assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell'art. 97 comma 3. 2. Il difensore ha facoltā di assistere al compimento dell'atto, fermo quanto previsto dall'art. 249. 3. Si applicano le disposizioni dell'art. 364 comma 7.
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Notizia di reato | Titolo III: Condizioni di procedibilita' | Titolo IV: Attivitā a iniziativa della polizia giudiziaria | Titolo V: Attivitā del pubblico ministero | Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo | Titolo VII: Incidente probatorio | Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari | Titolo IX: Udienza preliminare | Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere |

   
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