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Articolo 37 Ricusazione
1. Il giudice puņ essere ricusato dalle parti: a) nei casi previsti dall'art. 36 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g); b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. 2. Il giudice ricusato non puņ pronunciare nČ concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione (41).
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