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| Articolo 371 |
bis Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia |
| 1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro (118 bis att.) per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonchÈ alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.
2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:
a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'art. 12 ovvero si tratta di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre ;
b) se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza;
c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza.
1. Il procuratore nazionale antimafia (76 bis ord. giud.) esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma 3 bis. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia (70 bis ord. giud.) e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine (371, 118 bis att.), di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in particolare:
a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia (76 bis 4 e 5 ord. giud.);
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia (110 bis ord. giud.), la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata (117);
d) soppressa ;
e) soppressa ;
f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3 bis quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento (372) e questo non è stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione
dei doveri previsti dall'art. 371 ai fini del coordinamento delle indagini; 3) soppresso ;
4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.
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