| Articolo 373 |
Documentazione degli atti |
| 1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti č redatto verbale:
a) delle denunce (333), querele (337) e istanze (341) di procedimento presentate oralmente;
b) degli interrogatori e dei confronti (364, 374, 388) con la persona sottoposta alle indagini;
c) delle ispezioni (244 s.), delle perquisizioni (247 s.) e dei sequestri (253 s.);
d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'art. 362 ;
d bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'art. 363 ;
e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'art. 360.
2. Il verbale č redatto secondo le modalitā previste nel Titolo III del Libro II.
3. Alla documentazione delle attivitā di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva (140) ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni (119 att.) ritenute necessarie.
4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.
5. L'atto contenente la notizia di reato (330 s.) e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 357.
6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'art. 142.
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