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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 5 > Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo > Art. 381
 
 
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Articolo 381 Arresto facoltativo in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena (379) della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni . 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti : a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 c.p.; b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli artt. 319 (comma 4) e 321 c.p. ; c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336 comma 2 c.p.; d) commercio e somministrazione di medicina guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli artt. 443 e 444 c.p.; e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 c.p.; f) lesione personale prevista dall'art. 582 c.p.; g) furto previsto dall'art. 624 c.p.; h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635 comma 2 c.p.; i) truffa prevista dall'art. 640 c.p.; 1) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 c.p. m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli artt. 3 e 24 comma 1 della L. 18 aprile 1975 n. 110. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela (120 c.p.), l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente (337) all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela (340), l'arrestato è posto immediatamente in libertà (389). 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. 4 bis. Non È consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Notizia di reato | Titolo III: Condizioni di procedibilita' | Titolo IV: Attività a iniziativa della polizia giudiziaria | Titolo V: Attività del pubblico ministero | Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo | Titolo VII: Incidente probatorio | Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari | Titolo IX: Udienza preliminare | Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere |

   
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