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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 5 > Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo > Art. 382
 
 
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Articolo 382 Stato di flagranza
1. E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, č inseguito dalla polizia giudiziaria dalla persona offesa o da altre persone ovvero č sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. 2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non č cessata la permanenza.
Stampa Stato di flagranza - Art. 382 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Notizia di reato | Titolo III: Condizioni di procedibilita' | Titolo IV: Attivitā a iniziativa della polizia giudiziaria | Titolo V: Attivitā del pubblico ministero | Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo | Titolo VII: Incidente probatorio | Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari | Titolo IX: Udienza preliminare | Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere |

   
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