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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 5 > Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo > Art. 383
 
 
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Articolo 383 Facoltā di arresto da parte dei privati
1. Nei casi previsti dall'art. 380 ogni persona č autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio. 2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato (253) alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Notizia di reato | Titolo III: Condizioni di procedibilita' | Titolo IV: Attivitā a iniziativa della polizia giudiziaria | Titolo V: Attivitā del pubblico ministero | Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo | Titolo VII: Incidente probatorio | Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari | Titolo IX: Udienza preliminare | Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere |

   
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