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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 5 > Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo > Art. 387
 
 
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Articolo 387 Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari
1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo.
Stampa Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari - Art. 387 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Notizia di reato | Titolo III: Condizioni di procedibilita' | Titolo IV: Attivitą a iniziativa della polizia giudiziaria | Titolo V: Attivitą del pubblico ministero | Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo | Titolo VII: Incidente probatorio | Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari | Titolo IX: Udienza preliminare | Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere |

   
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