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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 5 > Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo > Art. 390
 
 
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Articolo 390 Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo
1. Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato (121 att.), richiede la convalida (122 att.) al giudice per le indagini preliminari (328) competente in relazione al luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito. 2. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore. 3. L'arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1. 3 bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano .
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Notizia di reato | Titolo III: Condizioni di procedibilita' | Titolo IV: Attività a iniziativa della polizia giudiziaria | Titolo V: Attività del pubblico ministero | Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo | Titolo VII: Incidente probatorio | Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari | Titolo IX: Udienza preliminare | Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere |

   
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