| Articolo 391 |
Udienza di convalida |
| 1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio (127; 123 att.) con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato .
2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non č stato reperito o non č comparso, il giudice provvede a norma dell'art. 97 comma 4.
3. Il pubblico ministero , se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertā personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio (294-1) dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore .
4. Quando risulta che l'arresto o il fermo č stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli art. 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione .
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilitā previste dall'art. 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'art. 291. Quando l'arresto č stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'art. 381 comma 2, l'applicazione della misura č disposta anche al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 .
6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato .
7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non č pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato č stato posto a disposizione del giudice.
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